Fino agli anni più recenti il tema della dismissione e del riuso delle aree militari non è entrato a pieno nel dibattito e nell’agenda politica, a livello nazionale e locale. L’episodicità del processo di dismissione e il fatto che si tendeva a considerare piuttosto gli oggetti in sé delle aree demaniali, ha fatto sì che la questione fosse rilegato essenzialmente a questioni di riqualificazione architettonica (neppure urbana) e rispettiva rifunzionalizzazione.
Solo in questi ultimi anni il tema sembra assumere una dimensione più generale, inserendosi nelle strategie di riorganizzazione della città in diversi piani urbanistici sia a scala urbana che territoriale, a seguito degli ampi processi di dismissione conseguenti alla riforma del servizio di leva e al mutato quadro geo-politico internazionale. Questo anche in forza di alcune iniziative legislative orientate a sostenere la valorizzazione di beni statali, pur essendo state assunte in modo disorganico e quasi esclusivamente per esigenze di bilancio statale; tra queste, si segnalano i PUV (Piani Unitari di Valorizzazione) introdotti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
Tale normativa nell’ambito degli articoli dedicati alla “valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio pubblico” ha indicato come entrate una tantum l’alienazione di beni cui non sono applicabili procedure di valorizzazione, ma soprattutto individuato “grandi potenzialità di riconversione economica degli immobili non più utili ai fini istituzionali della Difesa, ma che potranno essere oggetto di una progressiva messa a reddito”. Da quel momento sono maturate le condizioni per la formazione e l’implementazione di un programma nazionale denominato “Valore Paese”.
Nei PUV assume un ruolo rilevante l’Agenzia del Demanio (costituita a seguito di uno spin-off da parte dell’amministrazione centrale nel 2000) che può finanziare appositi studi di fattibilità per l’individuazione della migliore valorizzazione dei beni immobili pubblici, previo idoneo cambio di destinazione d’uso, da attuare prioritariamente mediante concessione d’uso o locazione, ovvero mediante permuta con gli enti territoriali o alienazione sul mercato. L’ipotesi di base prevedeva che una volta costituita una massa critica sufficiente di immobili, e condivisa una prospettiva di intervento urbano, i PUV potessero rappresentare un elemento di innesco dell’iniziativa privata, cui veniva richiesto di finanziare la riconversione degli immobili (in qualità di concessionario) ed il pagamento del canone allo Stato.
Per ora i PUV hanno assunto forme disomogenee, a seconda delle diverse regioni e risultati contrastanti in quanto ad esiti. Nel caso di PUV regionali, che appaiono per lo più come liste di immobili ed aree da fornire in concessione, risulta difficile individuare vere e proprie linee strategiche di altra natura che non quella finanziaria; è solo quando vi è un incrocio fra politiche urbane di sviluppo di ordine comunale o intercomunale già determinate dal punto di vista strategico da parte dei governi locali – si ricordi, fra l’altro, il diritto di prelazione degli enti locali già sancito nel 1997 – che sembra possibile orientare e fornire una vera e propria re-interpretazione del “valore” dei beni demaniali, in modo organico e non occasionale.
I puzzle delle competenze messe in gioco per delineare strategie di ri-utilizzo – facendo anche uso di uno strumento come il PUV, orientato al processo di governance secondo presupposti di sussidiarietà verticale (tra livelli istituzionali differenti) e orizzontale (fra i diversi pubblici e i privati) – sembrano però restituire “figure” costituite da pezzi mancanti.
L’istituzione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari all’art. 58 del D.L. 112/2008 ha costituito per gli Enti territoriali un metodo più semplice e veloce per “fare cassa e subito” con la vendita del proprio patrimonio immobiliare, ma la sentenza in data 16 dicembre 2009 della Corte Costituzionale riguardante la parziale illegittimità del comma 2 di tale articolo ha messo in luce ancora una volta l’inadeguatezza della legislazione in materia di dismissione. Il quadro legislativo attuale non concorre a delineare strategie unitarie e a schiarire il senso di un processo di valorizzazione. La Finanziaria 2009, all’art. 2 comma 27 ha previsto la costituzione con decreto del Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, della società per azioni “Difesa Servizi s.p.a” che si deve occupare delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione. Le vicende della dismissione degli immobili pubblici (il cui ultimo orientamento normativo si basa sulle disposizioni del Decreto Legislativo n. 85 del 2010 introduttivo del cosiddetto “federalismo demaniale”) si sono rivelate nel corso degli ultimi anni come una delle “spie” delle difficoltà del quadro istituzionale italiano a conciliare obiettivi statali e potenzialità locali. Nel corso dell’estate-autunno 2011 altre ipotesi e procedure di dismissione del patrimonio pubblico sono state discusse nell’ambito dell’acceso dibattito sul risanamento della finanza pubblica.
La dismissione e la valorizzazione di patrimoni e aree militari potrebbe rappresentare l’occasione per ripensare parti di città ad alta valenza simbolica, spesso centrali, ma le amministrazioni locali non sembrano capaci di elaborare strategie di riutilizzo all’altezza delle aspettative, sia in relazione alla possibilità di nuovi scenari di sviluppo economico e rigenerazione urbana, sia in relazione alle procedure e agli strumenti più adatti per le trasformazioni. Talvolta, avviene perfino che il riutilizzo del patrimonio militare venga visto da alcuni comuni più come un “peso”, che come una opportunità.
